ATTENZIONE! In fondo a questo articolo, la procedura per poter ottenere il CIN. Clicca il seguente link per per andare direttamente alla Procedura di ottenimento del CIN.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.
Dal giorno 3 settembre 2024, termina la fase sperimentale dell'utilizzo della Banca Dati delle Strutture Ricettive che entra quindi in esercizio su tutto il territorio nazionale.
Le disposizioni di cui all’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 recante “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, si applicano a decorrere dai 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, gli obblighi previsti dalla citata disposizione e le relative sanzioni si applicheranno a partire dal 2 novembre 2024.
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI A RICHIEDERE IL CIN?
- I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Le case religiose di ospitalità, qualora l’attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito no-profit, NON sono assoggettate all'obbligo di ottenimento del CIN. (Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta).
TEMPISTICHE PER L'OTTENIMENTO DEL CIN
- Se hai ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
- Se hai ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale per ottenere il CIN. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
- Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
Ricordiamo che:
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50 /2017, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto: o ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici o ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.50 /2017, ovvero della struttura turistico-ricettivaalberghiera o extralberghiera.
I soggetti di cui sopra sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.773/1931, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Caratteristiche dei dispositivi di sicurezza
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Per qualsiasi altro chiarimento, suggeriamo di consultare le FAQ DOMANDE/RISPOSTE DEL MINISTERO IN RELAZIONE AL CIN
Procedura di ottenimento del CIN (Codice Identificativo Nazionale) sul portale del Ministero del Turismo.
Dando seguito a quanto previsto dal cosiddetto decreto “Decreto Anticipi" ossia la LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191 (Art. 13-Ter), che converte il Decreto Legge n. 145/2023, e in connessione con la legge di bilancio 2024, il Ministero del Turismo ha provveduto ad istituire la “BDSR” Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.
Una banca dati nazionale che accoglie i dati in riferimento alla strutture ricettive e che consente ai cittadini titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) da
utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dalla legge.
Come ottenere il CIN
Per poter ottenere il CIN in riferimento alla tua struttura dovrai fare accesso alla “BDSR” (Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche) del Ministero del Turismo.
Potrai raggiungere la banca dati cliccando al seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Per poter visualizzare l’elenco delle tue strutture e ottenere il CIN è necessario, una
volta selezionata l'opzione "OTTIENI CIN", accedere tramite SPID o CIE cliccando sul bottone “Entra con SPID o CIE”
Solo per gli utenti stranieri sprovvisti di SPID, si potrà accedere alla piattaforma per mezzo di credenziali, utente e password, che verranno fornite dal Ministero previa registrazione, compilando l'apposito form.
Una volta effettuato l’accesso potrai visualizzare l’elenco delle strutture ricettive associate al tuo codice
fiscale. Cliccando su “Dettaglio scheda” potrai accedere alla struttura e richiedere il CIN.
Richiesta CIN da "Delegato"
Nel caso in cui il tuo codice fiscale sia censito tra i “Delegati” della struttura, il sistema richiederà di caricare in BDSR un documento di delega firmato dal titolare e copia della carta d’identità del titolare della struttura ricettiva.
Richiesta CIN da "Dichiarante"
In caso tu sia censito come proprietario o gestore della struttura, “Dichiarante”, potrai direttamente accedere al dettaglio della scheda per ottenere il CIN.
cliccando su "Dettaglio scheda", potrai visualizzare i dati già compilati dalla Regione o Provincia Autonoma nei campi con sfondo grigio. Tali dati non possono essere modificati direttamente sulla BDSR. Per segnalare eventuali dati errati puoi utilizzare l’apposito form, cliccando l'apposito tasto in basso a sinistra "SEGNALA DATO ERRATO".
Gli eventuali campi con fondo bianco e contrassegnati da asterisco, invece, dovranno essere compilati in modo da poter successivamente richiedere il CIN. Inserendo gli eventuali dati mancanti, si potrà procedere cliccando l'apposito tasto in bassa a destra "OTTIENI CIN".
A questo punto, se i dati sono completi e corretti, comparirà il messaggio “Struttura inserita correttamente”.
Quindi, dovrai attendere di ricevere una mail di notifica dell’avvenuta creazione del CIN. Potrai quindi rifare accesso alla BDSR per scaricare il PDF di riepilogo della creazione del CIN con il numero di Protocollo del Ministero del Turismo.
Cosa fare se la tua struttura non fosse presente
ATTENZIONE: Nel caso in cui una tua struttura non fosse presente in elenco, verifica che la struttura mancante faccia parte delle Regioni o Province Autonome attualmente censite dalla BDSR. Nella fase Sperimentale è previsto un ingresso scaglionato delle Regioni/P.A.
Se la tua struttura ricettiva non fosse presente tra quelle ad elenco, e la tua regione fosse già tra quelle censite nella banca dati, potrai inviare una segnalazione tramite apposito form cliccando sul bottone “SEGNALA STRUTTURA MANCANTE”.
Dovrai compilare il form apposito nel quale dovrai indicare tutti i dati della struttura mancante (i campi contrassegnati con l'asterisco corrispondono ai campi da compilare in maniera obbligatoria per inviare la segnalazione).
Una volta inserti i dati, cliccando sul pulsante “Procedi” in basso a destra, la segnalazione sarà inviata alla Regione o Provincia Autonoma di competenza per le necessarie verifiche e integrazioni.
La segnalazione sarà inviata ad un operatore della tua Regione o Provincia Autonoma che potrà verificare i dati inseriti.
A seguito delle verifiche dell’operatore riceverai tramite mail una notifica con l’esito della segnalazione.
Se entro 30 giorni la Regione non avrà provveduto a chiudere la segnalazione potrai comunque ricevere
un CIN provvisorio in stato “non verificato”. A seguito delle verifiche da parte della Regione il CIN potrà essere “Verificato” oppure “Revocato”.
Per tutti i dettagli su come accedere alla Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e richiedere il CIN, potrai consultare il Manuale Operativo del Ministero del Turismo.
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