COMUNE DI ASCEA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – REGOLAMENTO IN BREVE
ATTENZIONE! Precisiamo che, di seguito, sono riportate delle informazioni estratte dal Regolamento Comunale per la gestione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Ascea. Per tutti i dettagli è sempre consigliabile consultare il documento ufficiale del Regolamento Comunale cliccando al seguente link: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO ASCEA.
Le indicazioni di seguito riportate sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente per le attività ricettive presenti nel territorio comunale del Comune di Ascea.
TARIFFE
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle predette strutture ricettive nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno. La misura dell’imposta è determinata per persona, per un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
Per le AZIENDE ALBERGHIERE (hotel, residenza turistico - alberghiera, residence e albergo diffuso), la tariffa per l'imposta di soggiorno da applicare nei mesi di MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE è pari a € 0,75, mentre per il mese di AGOSTO la tariffa è di € 1,00. Le tariffe possono essere applicate per un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
Per le strutture di tipologia AGRITURISMO e attività ricettive in case rurali (COUNTRY HOUSE), OSTELLO PER LA GIOVENTÙ, AFFITTACAMERE, BED & BREAKFAST, CAMPEGGIO e RIFUGIO la tariffa per l'imposta di soggiorno da applicare nei mesi di MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE è pari a € 0,60, mentre per il mese di AGOSTO la tariffa è di € 0,80. Le tariffe possono essere applicate per un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
Per le strutture di tipologia VILLAGGIO TURISTICO ALL’ARIA APERTA, AREA ATTREZZATA RISERVATA ALLA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN, ATTENDAMENTI OCCASIONALI E CAMPEGGI MOBILI IN TENDA, CASA PER FERIE (abitazioni private per locazioni stagionali), APPARTAMENTO PER VACANZE, LOCAZIONI BREVI la tariffa per l'imposta di soggiorno da applicare nei mesi di MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE è pari a € 0,50, mentre per il mese di AGOSTO la tariffa è di € 0,70. Le tariffe possono essere applicate per un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
Come riassunto nella tabella di seguito riportata.
TIPOLOGIA |
MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE |
AGOSTO |
AZIENDE ALBERGHIERE (hotel, residenze turistico - alberghiere, residence e alberghi diffusi) |
€ 0,75 |
€ 1,00 |
AGRITURISMI e attività ricettive in case rurali (COUNTRY HOUSE) |
€ 0,60 |
€ 0,80 |
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ |
€ 0,60 |
€ 0,80 |
AFFITTACAMERE |
€ 0,60 |
€ 0,80 |
BED & BREAKFAST |
€ 0,60 |
€ 0,80 |
CAMPEGGI |
€ 0,60 |
€ 0,80 |
VILLAGGI TURISTICI ALL’ARIA APERTA |
€ 0,50 |
€ 0,70 |
AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN |
€ 0,50 |
€ 0,70 |
ATTENDAMENTI OCCASIONALI E CAMPEGGI MOBILI IN TENDA |
€ 0,50 |
€ 0,70 |
CASE PER FERIE (abitazioni private per locazioni stagionali), APPARTAMENTI PER VACANZE |
€ 0,50 |
€ 0,70 |
RIFUGI |
€ 0,60 |
€ 0,80 |
LOCAZIONE BREVE |
€ 0,50 |
€ 0,70 |
Ogni altra struttura turistico – ricettiva |
€ 0,50 |
€ 0,70 |
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
Sono esenti dall’imposta:
- I minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- I portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3°, L. n. 104/92, compreso un accompagnatore;
- Coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- I volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- Gli appartamenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- Coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Ascea;
- Una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.
OBBLIGHI DEL GESTORE
- I gestori delle strutture ricettive di cui all’art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell’imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni previste dal presente regolamento;
- I gestori delle strutture ricettive di cui all’art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi visibili a tutti, del Regolamento, dell’applicazione delle tariffe e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196;
- I gestori delle strutture ricettive di cui all’art.2 del presente regolamento sono tenuti a conservare la documentazione inerente all’imposta per 5 anni;
- Comunicare, al Comune di Ascea, entro entro 48 ore dall'arrivo degli ospiti, le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
INVIO DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA RISCOSSA
La dichiarazione va inviata al comune per via telematica (utilizzando PayTourist) a partire dal 5 ed entro il 10 del mese successivo al periodo dichiarativo di riferimento.
I periodi dichiarativi oggetto di dichiarazione sono organizzati in mesi solari.
La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva.
l gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile e dopo aver trasmesso la dichiarazione, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla chiusura di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN messo a disposizione dal Comune, o mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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