COMUNE DI ACI CASTELLO - IMPOSTA DI SOGGIORNO – REGOLAMENTO IN BREVE
ATTENZIONE! Precisiamo che, di seguito, sono riportate delle informazioni estratte dal Regolamento Comunale per la gestione dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Aci Castello. Per tutti i dettagli è sempre consigliabile consultare il documento ufficiale del Regolamento Comunale cliccando al seguente link: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO ACI CASTELLO.
Le indicazioni di seguito riportate sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente per le attività ricettive presenti nel territorio comunale del Comune di Aci Castello.
TARIFFE
Le tariffe si applicano per il periodo che va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, solo sui primi 3 pernottamenti di ogni ospite, come da seguente tabella
Alberghi, CondHotel, Motel, Residenza Turistico Alberghiera e Villaggio Turistico Alberghiero classificati come 1, 2 e 3 stelle |
€ 1,50 |
Alberghi, CondHotel, Motel, Residenza Turistico Alberghiera e Villaggio Turistico Alberghiero classificati come 4 stelle |
€ 2,00 |
Alberghi, CondHotel, Motel, Residenza Turistico Alberghiera e Villaggio Turistico Alberghiero classificati come 5 stelle |
€ 2,50 |
Affittacamere |
€ 1,00 |
Agriturismo |
€ 1,00 |
Albergo Diffuso |
€ 1,50 |
B&B |
€ 1,00 |
Campeggi |
€ 1,00 |
Case e appartamenti per vacanze |
€ 1,00 |
Case per ferie |
€ 1,00 |
Case religiose di ospitalità |
€ 1,00 |
Centri Soggiorno Studi |
€ 1,00 |
Foresteria |
€ 1,00 |
Ittiturismo |
€ 1,00 |
Locazione Breve |
€ 1,00 |
Ostelli per la gioventù |
€ 1,00 |
Porto Turistico |
€ 1,00 |
Residence |
€ 1,00 |
Residenza d'Epoca |
€ 1,00 |
Ricettività e Ristorazione |
€ 1,00 |
Rifugio Montano |
€ 1,00 |
Sosta Camper |
€ 1,00 |
Turismo Rurale |
€ 1,00 |
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- I minori entro il quattordicesimo anno di età;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman o per un
accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; - Gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio,
laddove presente un ordine di servizio; - I soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 titolari di indennità di accompagnamento
e soggetti titolari di indennità di accompagnamento che necessitano di intervento assistenziale permanente; - I malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie situate in comuni
contermini, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono altresì esenti dall’imposta, i genitori accompagnatori di malati minori di anni diciotto. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art 46 e 47 del D.p.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno del genitore presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente; - Coloro che, per ragioni di servizio legate alla propria attività (operatore turistico, controller, ispettori, consulenti e auditor), sono ospitati presso le strutture con fattura a costo zero sono esentati dal pagamento dell’imposta per un massimo di 5 pernottamenti per anno solare.
- Coloro che, per ragioni di ospitalità istituzionale con il Comune, pernottano nelle strutture situate nel Comune. In tali casi, gli ospiti sono preventivamente accreditati dal Comune presso la struttura ospitante.
OBBLIGHI DEL GESTORE
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
- Ad informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni nel Comune di Aci Castello;
- Riscuotere l’imposta, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come “operazione fuori campo IVA”.
- Acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione;
Far compilare all’ospite che si rifiuta di versare l’imposta l’apposito modulo predisposto a tal fine e segnalare il rifiuto al Comune; - A presentare al comune entro il 31 gennaio successivo a quello dell’anno d’imposta apposito conto di gestione redatto nello specifico Mod. 21 D.P.R 194/1996 ;
- Comunicare, al Comune di Aci Castello, entro il giorno successivo all'arrivo degli ospiti, le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
INVIO DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA RISCOSSA
La dichiarazione va inviata al comune per via telematica (utilizzando PayTourist) a partire dal 5 ed entro il 15 del mese successivo al periodo dichiarativo di riferimento.
I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:
- 01 Gennaio – 31 Marzo;
- 01 Aprile – 30 Giugno;
- 01 Luglio – 30 Settembre;
- 01 Ottobre – 31 Dicembre.
La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva.
Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale e dopo aver trasmesso la dichiarazione, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN messo a disposizione dal Comune, o mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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